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Tag: mantenimento figli

spese straordinarie figli: senza accordo irripetibili

spese straordinarie e spese ordinarie

Con la separazione o il divorzio, il giudice od i coniugi (in caso di separazione o divorzio consensuale) dispone che il genitore non collocatario del minore debba versare al genitore collocatario dei figli un assegno di mantenimento per il sostenimento delle spese ordinarie. Sono escluse da tale assegno le spese straordinarie le quali sono spese di mantenimento a favore dei figli che, però,  non hanno carattere di ordinarietà. Le spese straordinarie sono quindi “quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”
Esse non possono rientrare nell’assegno di mantenimento dei figli in quanto l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’assegno di mantenimento “può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

differenza tra spese straordinarie e spese ordinarie

La Giurisprudenza di merito ha affermato che “devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento”.
Al contrario “rientrano nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana”.
Il mantenimento del figlio deve avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore.

protocollo d’intesa

Ad agevolare la corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio risultano di grande utilità sono i vari protocolli d’intesa stipulati tra le autorità giudiziarie e gli ordini degli avvocati. Protocolli d’intesa e linee guida sulle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio o modifica degli stessi sono state elaborate per ridurre il contenzioso tra coniugi nella determinazione e ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli. Anche l’Ordine degli Avvocati di Brescia ha stipulato di concerto con il Tribunale di Brescia un proprio protocollo d’intesa in relazione alla ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie.

La Cassazione sull’irripetibilità delle spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.793/2023, ha sancito che sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza il previo accordo con l’altro, richiesta dal titolo giudiziale vincolante tra le parti. Nel caso specifico la madre agiva in giudizio contro il padre al fine di ottenere la ripetizione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L’uomo si opponeva, lamentando l’assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione della notevole entità della somma.
La Cassazione con l’ordinanza sopra citata rigettava il ricorso presentato dalla madre. Ed infatti l’ordinanza Presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile, per il rimborso, il preventivo accordo tra i genitori in ordine alle spese straordinarie, ed escludeva da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione. Sulla base del suddetto provvedimento, adottato in sede di separazione, sono risultate ripetibili alcune spese, mentre altri esborsi, posto che non erano stati concordati – e alcuni neppure documentati – sono risultati non richiedibili da parte della madre nei confronti del padre .

scuole private: e se papà contrario?

Scuole private: e se papà contrario deve partecipare alla spesa?

Se la mamma iscrive il figlio ad una scuola privata nonostante il no espresso del papà a tal riguardo, quest’ultimo è comunque onerato dal corrispondere le spese scolastiche?

Oppure basta il veto espresso dal padre per evitare che quest’ultimo paghi la relativa spesa scolastica?

Ogni genitore può assumere decisioni relative al figlio e l’altro può intervenire nelle scelte dell’altro solo quando si tratti di decisioni di maggior interesse.

L’art. 337 ter comma 3 c.c. statuisce infatti che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

In linea generale, il genitore collocatario del figlio non è tenuto a concordare e ad informare l’altro di tutte le scelte da cui derivino delle spese, ma solo di quelle di particolare interesse.

Pertanto, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie salvo l’ipotesi in cui abbia addotto dei validi motivi di dissenso.

Scuole private: e se papà contrario, deve partecipare alla spesa?

A tal riguardo è utile ricordare che le spese scolastiche così come ad esempio quelle mediche, poste a carico di entrami i genitori in sede di separazione e divorzio integrano l’assegno di mantenimento, condividendone la natura “ordinaria”.

Ebbene purtroppo il papà non gode del diritto di veto, in quanto spetta sempre e solo al giudice valutare se la spesa sostenuta effettuata sia rispondente all’interesse del figlio.

In ogni caso, il dissenso del genitore può essere legittimamente manifestato anche tramite il difensore.

mantenimento: niente sospensione feriale

Nelle cause in materia di mantenimento: niente sospensione feriale dei termini processuali.

In tema di obbligazioni alimentari nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione , all’interno dell’ordinanza n. 18044/2023, depositata lo scorso 23 giugno.

Tali cause sono infatti ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. 

L’ordinanza della Corte di Cassazione sopra citata è stata subito ripresa dal Consiglio Nazionale Forense.

Quanto sopra consiste in una novità interpretativa che incide sull’attività in materia .

Ai fini interpretativi dell’innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell’Unione Europea va, pertanto, intesa nell’accezione autonoma propria del diritto comunitario ed estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento

In conclusione, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente nuovo principio di diritto: in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle

decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3;

tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s’applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92.

Il testo dell’ordinanza è scaricabile cliccando al seguente link https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/LUGLIO2023/Cassazione%2018044-2023.pdf

affido paritetico

L’ affido paritetico consiste in una particolare forma di affidamento condiviso e consente un collocamento paritario con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori.

Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

Si tratta di un modo di organizzarsi per consentire al figlio di passare lo stesso tempo con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni di ciascuno.

La soluzione dell’affido paritetico è, addirittura, maggiormente rispondente alle esigenze del figlio in quanto consente a quest’ultimo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

L’applicabilità dell’ affido paritetico deve esser valutata caso per caso in quanto deve essere garantito al minore la possibilità di poter mantenere le proprie abitudini ed il proprio stile di vita.

Il minore deve inoltre riuscire a mantenere i rapporti con i propri affetti.

L’affido paritetico stabilisce una responsabilità genitoriale comune, sulla base di quanto il Giudice (o i genitori) decide in materia di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre, il più possibile vicini al 50%.

L’affido paritetico può prevedere di dividersi l’affidamento in determinati giorni durante la settimana, oppure la mattina con uno e il pomeriggio con un altro genitore o, ancora, a settimane alterne, ecc.

L’eventuale accordo può anche prevedere che il figlio abbia un doppio domicilio presso l’abitazione di dei due genitori.

Mantenimento

Con tale affido il mantenimento dei figli è diretto. Esso però non è una conseguenza immediata della scelta dell’affido paritetico ma deve avvenire dietro accordi tra i genitori.

Con il mantenimento figli diretto non viene prevista l’erogazione dell’assegno di mantenimento periodico da parte del padre o della madre ma il sostegno diretto del minore, senza passaggi di denaro da un genitore all’altro.

Restano ferme le spese straordinarie da suddividersi pro quota nella misura del 50%.