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Autore: Admin_avvmascitti@23

Contratto di locazione

In questo articolo parleremo del contratto di locazione ed in particolare di quello ad uso ad uso abitativo.

Il contratto di locazione ad uso abitativo ha come oggetto un immobile che viene locato con lo scopo di essere abitato dal conduttore e dalla sua famiglia.

Tale contratto è regolato dalla Legge n. 431/1998 e, dove non abrogati gli articoli, dalla Legge n. 392/1978.

Il contratto di locazione può essere a canone libero con durata 4+4. In tal caso, le parti hanno margini più ampi e alla scadenza dei primi 4 anni il contratto si rinnova obbligatoriamente per altri 4 anni. Esso quindi continua a rinnovarsi a meno che non venga inviata una disdetta con preavviso di 6 mesi.

Il locatore può procedere a non rinnovare il contratto quando si verificano casi determinati dalla legge (ovvero nel caso in cui il locatore voglia destinare a propria residenza l’immobile oppure per i figli o per il coniuge. Altra ipotesi può esser quella di dover procedere ad una ristrutturazione dell’immobile perché gravemente danneggiato).

In questo articolo parleremo del contratto di locazione ed in particolare di quello ad uso ad uso abitativo.

Il contratto di locazione ad uso abitativo ha come oggetto un immobile che viene locato con lo scopo di essere abitato dal conduttore e dalla sua famiglia.

Tale contratto è regolato dalla Legge n. 431/1998 e, dove non abrogati gli articoli, dalla Legge n. 392/1978.

Il contratto di locazione può essere a canone libero con durata 4+4.

In tal caso, le parti hanno margini più ampi e alla scadenza dei primi 4 anni il contratto si rinnova obbligatoriamente per altri 4 anni.

Esso quindi continua a rinnovarsi a meno che non venga inviata una disdetta con preavviso di 6 mesi.

Il locatore può procedere a non rinnovare il contratto quando si verificano casi determinati dalla legge:

  • il locatore vuole destinare a propria residenza l’immobile (oppure per i figli o per il coniuge);
  • l’immobile è gravemente danneggiato e si deve procedere ad una sua ristrutturazione;
  • se il conduttore ha la libera disponibilità di altro alloggio nello stesso Comune;
  • quando il conduttore non vive stabilmente all’interno dell’immobile;
  • quando il locatore ha necessità di vendere l’immobile e non ha altri immobili a disposizione da vendere.

Il contratto di locazione a canone concordato (3+2) è invece caratterizzato dall’avere: 

  •  il modello del contratto è fissato secondo modelli prestabiliti;
  • il canone è stabilito secondo le organizzazioni rappresentative delle parti;
  • in tal caso il contratto di rinnova per altri 2 anni e di 2 anni in 2 anni salvo disdetta da inviare 6 mesi prima

Accanto a queste principali figure di contratto di locazione ad uso abitativo, abbiamo il contratto di locazione ad uso transitorio e quello per studenti universitari.

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto di locazione sempre con un preavviso di 6 mesi. 

Quali sono gli oneri del locatore ?

Il locatore ha l’obbligo contrattuale di consegnare l’immobile locato in buono stato , anche di manutenzione.

Il locatore deve fornire il bene locato in modo da servire all’uso convenuto e deve garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Pertanto, se la cosa locata, al momento della consegna, risulta affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (ad esempio, l’inidoneità di una casa ad essere abitata) il conduttore può domandare:

  • la risoluzione del contratto, oppure
  •  la riduzione del corrispettivo.

Tuttavia, per ricorrere ai due rimedi di cui sopra, occorre che i vizi non fossero da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, usando l’ordinaria diligenza.

Il locatore deve anche occuparsi della straordinaria manutenzione.

Nel caso in cui si rendano necessarie delle riparazioni urgenti nel corso della locazione, il conduttore non può opporvisi, anche se comportano il mancato godimento del bene. Tuttavia:

-se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre 1/6 della durata della locazione o per oltre 20 giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo.

Il caso scolastico è quello delle infiltrazioni di umidità derivanti da tubature fatiscenti che rendono inagibile l’appartamento.

Inoltre, se le riparazioni rendono inabitabile l’immobile, il conduttore può ottenere lo scioglimento del contratto.

Quali sono gli oneri del conduttore ?

Il conduttore deve prendere in consegna l’immobile ed utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre deve occuparsi della piccola manutenzione (ovvero della ordinaria manutenzione).

Infine, deve corrispondere mensilmente il canone di locazione fissato contrattualmente.

Cosa succede del caso di mancato versamento di una rata del canone di locazione ?

In caso di mancato versamento anche di una sola rata del canone di locazione, il locatore ha diritto ad intimare lo sfratto per morosità al conduttore.

Quest’ultimo chiamato in giudizio avanti il Tribunale per la convalida dello sfratto, ha comunque diritto a richiedere un termine di grazia della durata di 90 giorni entro i quali dovrà saldare i canoni di locazione con corrisposti oltre quelli maturandi e gli interessi.

In caso contrario, il Giudice convaliderà lo sfratto e si procederà con separato decreto per l’ingiunzione di pagamento dei canoni non corrisposti.

Separazione consensuale

La separazione è uno strumento previsto e regolato dalla Legge affinché i coniugi possano porre fine al loro matrimonio.

Con la separazione la coppia non pone fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti e  cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà. 

Così la separazione non cessano i doveri dei coniugi di istruzione e di educazione dei figli; oppure di assistenza morale e di mantenimento nei loro  confronti.

La separazione può sfociare nella fine definitiva del matrimonio (ovvero tramite il divorzio) oppure in una riconciliazione fra i due coniugi.

Se i coniugi non sono d’accordo né sul procedere con la separazione e se non vanno d’accordo in ordine alle condizioni con cui stabilire la separazione, uno dei due coniugi sarà libero di adire il Tribunale per procedere con l’avvio della separazione.

In questo ultimo caso si parlerà perciò di separazione giudiziale.

Il coniuge che vuole avviare la separazione dovrà così avviare il giudizio di separazione giudiziale convocando in giudizio l’altro coniuge e richiedendo l’accoglimento delle proprie condizioni di separazione: ma spetterà sempre al giudice decidere tramite sentenza sulla separazione legale dei coniugi e sulle condizioni di separazione.

Separazione consensuale in tribunale

La separazione consensuale è uno dei modi per ottenere la separazione legale tra coniugi.

Si chiama separazione consensuale perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che così giungono ad un accordo sulle condizioni di separazione.

Nell’incontro fissato presso lo studio dell’avvocato si procederà perciò a raccogliere gli accordi e le volontà di uno o di entrambi i coniugi oltre a reperire i documenti necessari per procedere con la separazione consensuale.  

Il procedimento di separazione in tal caso è abbastanza celere e si conclude tendenzialmente nel giro di tre mesi al massimo.

Con la separazione consensuale i coniugi possono accordarsi su termini e su condizioni della separazione legale e, quindi, in particolare tra le altre rispetto a:

  • l’assegnazione della casa familiare
  • la divisione del patrimonio
  • l’assegno di mantenimento per il coniuge 
  • il mantenimento dei figli
  • il diritto di visita dei figli
  • il diritto di visita dei nonni. 

Con l’entrata in vigore della legge 162/2014, la separazione può essere ottenuta anche a mezzo della negoziazione assistita, sempre con l’assistenza di un avvocato (d.l. T132/2014).

Con tale strumento la separazione consensuale potrà essere effettuata direttamente presso lo studio del professionista e i coniugi non dovranno recarsi in Tribunale.

Ogni coniuge dovrà essere assistito, però, da un singolo avvocato e si potrà procedere solo se la separazione è consensuale.

I coniugi quindi hanno già oppure dovranno raggiungere un accordo di separazione.

In caso contrario, cioè nel caso in cui i coniugi non trovino nessun accordo, lo strumento della negoziazione assistita per la separazione non si potrà utilizzare.

I tempi per procedura della separazione nel caso della negoziazione assistita non possono essere inferiori ad un mese né possono essere superiori a quattro mesi.

In ogni caso, la separazione dei coniugi verrà seguita dall’Avv. Chiara Mascitti con professionalità ed umanità.

Contatta l’Avv. Chiara Mascitti per fissare un appuntamento  per procedere con l’avvio della separazione, o per ulteriori informazioni, al numero di telefono 333/6438044 oppure tramite whatsapp al link qui sotto.

Responsabilità e obblighi docenti

Quali sono le responsabilità e gli obblighi del personale docente e dei collaboratori scolastici nei confronti degli alunni?

La responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici verso gli alunni viene regolata dagli art. 2047 e 2048 del codice civile.

In particolare, l’art. 2048 del codice civile indica che fra i doveri del personale docente vi è quello di prestare vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui gli alunni sono loro affidati.

Alla normativa sopra indicata si aggiunge anche il CCNL comparto scuola che contiene una sezione dedicata alla vigilanza degli alunni ed alla responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici.

Ai sensi dell’art. 2047 C.c., “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Anche la scuola, intesa nel suo significato più generale di “struttura”, risponde sulla vigilanza degli alunni.

La scuola ha quindi delle responsabilità e degli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni.

La scuola ha infatti una responsabilità indiretta nei confronti del minore ai sensi, anche, dell’art. 2049 c.c. (responsabilità indiretta per fatto altrui).

In particolare, l’art. 2049 c.c. “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

Alla luce di tale norma, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 2049 c.c. anche alla scuola ed al personale dipendente di quest’ultima, anche in caso di violenza sessuale nei confronti degli alunni se il fatto è accaduto all’interno della struttura scolastica durante l’orario scolastico.

Per maggiori informazioni sulla vigilanza degli alunni e sulle responsabilità e doveri della scuola, contatta l’Avv. Chiara Mascitti per fissare un appuntamento: 333/6438044.

Disdetta gestore luce e/o gas

Le fatture del gestore di luce e/o gas dopo la disdetta sono dovute?

I gestori di luce e/o gas che continuano ad emettere fatture sono legittimati a farlo?

Le fatture emesse dopo la disdetta del contratto di fornitura non sono prova del credito.

Quest’ultimo deve essere dimostrato in altro modo da parte del gestore di luce e/o gas.

Il rapporto tra il gestore e l’utente finale è un contratto di somministrazione con pagamenti secondo le scadenze.

Tra il cliente e il venditore si inserisce il distributore, responsabile degli allacci della fornitura e della manutenzione del contatore.

L’utente riceve un pacchetto di prestazioni in cambio del pagamento della tariffa, incluse somministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Se l’utente che ha inviato la disdetta contesta le successive fatture, spetta al gestore dimostrare il credito.

È necessaria la prova della corrispondenza tra la fornitura erogata e quella riportata in bolletta.

L’importo della bolletta deve riflettere il consumo effettivo, evitando criteri presuntivi.

Il gestore di luce e/o gas deve dimostrare i consumi riportati in fattura per provare il credito.

Se il gestore non dimostra i consumi riportati in bolletta, la fattura emessa non è esigibile.

Per una consulenza sulla problematica della disdetta gestore luce e/o gas, contatta l’Avv. Chiara Mascitti al numero: 333/6438044.

Malasanità

Cosa si intende per malasanità e responsabilità medica?

Per malasanità si intende che la prestazione medica eseguita dal professionista/struttura sanitaria non viene svolta a regola d’arte cioè correttamente.

Se tale circostanza si verifica, scatta la responsabilità medica.

La responsabilità medica può sussistere, a titolo esemplificativo, per violazione del consenso informato oppure perché la prestazione medica viene eseguita con errore, impudenza ed imperizia con conseguente danno al paziente.

Quando si vuole procedere  per malasanità cosa bisogna fare?

E’ necessario in primis recuperare tutta la documentazione medica (compresa la cartella clinica).

In seguito, farla visionare ad un medico legale che rilascia una perizia di parte.

Ci deve essere un nesso di causalità (anche tramite presunzioni) tra il danno patito dal paziente e l’inadempimento del medico/struttura sanitaria.

Il paziente danneggiato deve dimostrare con qualsiasi mezzo la malasanità.

Il medico e la struttura sanitaria per non essere condannati per”malasanità” devono dimostrare di aver eseguito la prestazione correttamente.

Le prove richieste per il medico e l’azienda ospedaliera sono il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche mediche in uso.

Altra prova che esclude la responsabilità  può essere una causa inevitabile ed imprevedibile che rende impossibile l’esatta esecuzione della prestazione richiesta.

Il giudizio per la malasanità richiede una condizione di procedibilità.

Quest’ultima consiste o in un preventivo avvio di una mediazione civile oppure di un accertamento tecnico preventivo.

Queste condizioni di procedibilità hanno uno scopo conciliativo. 

In entrambi i casi serve l’assistenza di un avvocato.

La mediazione civile ha una durata relativamente breve.

L’accertamento tecnico preventivo si instaura in Tribunale e può avere una durata dai tre ai sei mesi circa. 

Qualora tale procedimento non si concluda entro un determinato periodo di tempo, fissato dalla Legge, il danneggiato dovrà avviare un giudizio di merito. In caso contrario non potrà più procedere.

per una consulenza contatta l’Avv. Chiara Mascitti al numero 333/6438044.

Covid 19

Diritto di visita ai figli durante la pandemia da COVID-19: ecco cosa devi sapere

Se sei un genitore non affidatario dei tuoi figli a seguito di separazione o divorzio, potresti chiederti se puoi comunque esercitare il diritto di visita durante la pandemia da COVID-19. È importante capire se le condizioni di visita stabilite dal Tribunale rimangono invariate o se ci sono delle modifiche.

Il diritto di visita durante la pandemia: nessuna limitazione per il genitore non affidatario

La buona notizia è che il diritto di visita dei genitori non affidatari ai propri figli non ha subito alcuna limitazione durante l’emergenza da COVID-19. Anche durante le disposizioni vigenti per contrastare la diffusione del virus, il genitore non affidatario mantiene il suo diritto di visitare i propri figli alle stesse condizioni stabilite in Tribunale.

Il diritto di visita come situazione di necessità durante la pandemia

Infatti, il diritto di visita è considerato una situazione di necessità che legittima gli spostamenti nel territorio. Pertanto, anche durante una pandemia con restrizioni agli spostamenti, il diritto di visita dei genitori separati o divorziati non viene compromesso.

Modifiche nel modello di autodichiarazione per gli spostamenti

È importante notare che il Decreto Legge 19/2020 ha modificato il modello di autodichiarazione per gli spostamenti nel territorio. Tra le motivazioni che giustificano gli spostamenti, troviamo anche gli obblighi di visita dei figli. Questa disposizione è ancora presente nelle FAQ del sito della Regione Lombardia.

Il diritto dei figli e l’affidamento congiunto non vengono toccati

Quindi, il diritto dei figli ad avere entrambi i genitori, garantito dall’affidamento congiunto, non viene intaccato dalle misure di contenimento del coronavirus. I servizi sociali non hanno il potere di compromettere il diritto di visita del genitore, giustificando la decisione con l’emergenza da COVID-19.

Il diritto di visita in assenza di pregiudizio ai bambini

Questo vale soprattutto quando non vi sono elementi che possano arrecare pregiudizio ai bambini da parte del genitore non affidatario.

In conclusione, durante la pandemia da COVID-19, i genitori non affidatari hanno il diritto di visitare i propri figli secondo le condizioni stabilite in Tribunale. Il diritto di visita è considerato una situazione di necessità che legittima gli spostamenti, e le disposizioni di emergenza non lo compromettono. È importante rispettare le norme di sicurezza e le disposizioni locali per garantire la salute di tutti, ma ciò non dovrebbe interferire con il diritto dei genitori di trascorrere del tempo con i propri figli.

Affidamento Esclusivo

In questo articolo parliamo di affidamento esclusivo dei figli.

Con la separazione o con il divorzio oppure con l’ interruzione della convivenza, in presenza di figli, si deve valutare in che modalità i minori possono godere ancora della presenza dei propri genitori e di come questi ultimi possono assumere le decisioni nell’interesse dei figli

L’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affido dei figli.

Con tale istituto entrambi i genitori hanno pieno ruolo affettivo ed educativo nei confronti della prole.

Al contrario, in presenza di un conflitto di una certa rilevanza  tra genitori  solo l’affidamento esclusivo assicura il sereno sviluppo della personalità dei figli.

La scelta relativa alla richiesta di un affido condiviso piuttosto che di un affidamento esclusivo passa attraverso una valutazione sulla capacità genitoriale del genitore.

L’affidamento esclusivo viene valutato in funzione del pregiudizio potenziale che viene arrecato ai figli qualora venga disposto un condiviso.

L’affido rafforzato costituisce, invece, una misura eccezionale che consiste nell’escludere un genitore dall’adottare le decisioni di maggiore importanza per i figli.

Si predilige la richiesta di tale ultimo istituto quando il genitore non affidatario rende difficile, se non addirittura impraticabile, l’esercizio delle facoltà e dei doveri connessi alla genitorialità. Esso è preferibile anche quando il genitore non affidatario mostra totale disinteresse per i figli o sia addirittura pericoloso per i minori stessi.

Per la richiesta di affidamento super esclusivo è necessaria la prova della incapacità genitoriale e/o del totale disinteresse del genitore non affidatario dei figli. 

Contatta l’Avv. Chiara Mascitti per avere
maggiori informazioni al numero 333/6438044

Mantenimento Figli

L’obbligo al mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli è un obbligo che nasce per il solo fatto di averli generati. In particolare, esso sorge con il riconoscimento della prole da parte dei genitori e permane fino a che il figlio non diventa maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

Fondamenti legali

L’obbligo al mantenimento dei figli, a prescindere dalla natura del rapporto sentimentale dei genitori, trova fondamento nella Costituzione (art. 30)  e nel Codice Civile (art. 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies). Nessuno dei genitori è esonerato da tale obbligo e ciò, anche in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Determinazione dell’assegno

Al fine di stabilire l’importo oggetto dell’assegno il Giudice valuta quindi molteplici fattori tra cui chi convive stabilmente con il/ minore/i, il reddito dei singoli genitori, il tenore di vita del minore in costanza di convivenza dei genitori etc.

Statuizione dell’assegno

L’assegno è statuito solitamente:

  • in sede di separazione (e divorzio) dei coniugi
  • in sede di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.

Caratteristiche dell’assegno

L’importo che è corrisposto dal genitore è inoltre:

  • impignorabile
  • indisponibile,
  • non compensabile con altri rapporti di credito/debito
  • irripetibile.

Opzioni di mantenimento

Il mantenimento figli è corrisposto o al genitore collocatario del figlio minore oppure al genitore convivente del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente. E’ inoltre possibile scegliere come opzione il mantenimento diretto dei figli quando viene disposto il collocamento alternato, settimanale o mensile, nei periodi di rispettiva permanenza. 

Spese straordinarie

Fanno eccezione alle regole sopra indicate le spese straordinarie che gravano su entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno. A tal riguardo, il Tribunale di Brescia ha predisposto un protocollo che i genitori devono seguire per la suddivisione corretta delle suddette spese straordinarie.

Modifica dell’assegno

Infine, l’obbligo al versamento del mantenimento è sempre oggetto di possibile modifica. La richiesta può essere presentata sia dal genitore a cui il minore è affidato, sia da dal genitore che viene onerato dal versamento.

Contatta l’Avv. CHIARA MASCITTI per ricevere maggiori informazioni sull’obbligo al mantenimento dei figli e sui diritti dei genitori.

Consenso Informato

Il consenso informato: definizione e importanza

Ogni trattamento medico e/o chirurgico deve essere accompagnato da una preventivo consenso informato e da una adeguata informazione medica al paziente, pena responsabilità medica.

Responsabilità medica nel caso di mancato consenso informato

In caso contrario ovvero nel caso di omessa informazione o di informazione incompleta il medico sarà sottoposto a responsabilità medica nei confronti del paziente.

L’importanza dell’informazione al paziente per il trattamento medico e/o chirurgico

L’informazione al paziente è infatti l’elemento fondamentale affinché il paziente possa acconsentire ad un trattamento medico e/o chirurgico e, solo con una adeguata informazione fornita al paziente, l’intervento del medico ed il trattamento sanitario eseguito potrà considerarsi lecito.

Chi è responsabile di fornire l’informazione al paziente?

Il medico e nessun altro.

Cosa significa che il consenso informato deve essere personale, esplicito, specifico, libero, attuale ed informato?

Come deve essere ottenuto il consenso? Deve essere personale, esplicito, specifico, libero, attuale, ed appunto, informato.

Cosa deve includere l’informazione fornita dal medico al paziente?

Pena, come abbiamo detto, responsabilità medica per il sanitario per incompletezza od omissione dell’informazione. Il sanitario dovrà pertanto esporre e spiegare la natura del trattamento medico e/o chirurgico scelto e proposto, la sua portata ed estensione, i suoi rischi, i risultati conseguibili e le possibile conseguenze negative. Il medico deve fornire informazioni anche in ordine a possibili alternative al trattamento medico e/o chirurgico scelto e le loro relative conseguenze. Deve esporre i risultati conseguibili o meno rispetto al trattamento medico e/o chirurgico scelto e proposto al paziente.

Il modulo prestampato del consenso informato: perché non esonera il medico da responsabilità?

Il consenso informato rilasciato dal paziente sotto forma di modulo prestampato non esonera il sanitario da responsabilità. Il sanitario anche in tali casi deve fornire al paziente le dovute informazioni in termini comprensibili e non esonera da responsabilità medica ove il modulo contenga indicazioni generiche ovvero che non tengano conto della particolarità della malattia sofferta dal paziente e della connessa terapia clinica da applicarsi.

Contatta l’Avv. Chiara Mascitti per chiarimenti sul consenso informato e la responsabilità medica.